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CAPO I
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA - REGOLE GENERALI
1) Pubblicità commerciale
Non è ammessa alcuna forma di pubblicità meramente
commerciale, promozionale e
comparativa.
2) Pubblicità informativa sanitaria
È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie
pubbliche e private la diffusione di
messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni
professionali, caratteristiche delle
prestazioni e dei servizi sanitari offerti.
La pubblicità informativa sanitaria deve rispettare, nelle
forme e nei contenuti, i principi
di correttezza informativa, di responsabilità e di decoro
professionale, non deve risultare
arbitraria e discrezionale ma improntata all’obiettività ed
alla veridicità.
3) Informazione scientifica
L’informazione scientifica, quale mezzo di comunicazione
inerente temi di interesse
scientifico ed iniziative di educazione sanitaria, può
essere realizzata con libertà di forme e
di mezzi purché il messaggio contenga informazioni
scientificamente rigorose, obiettive e
prudenti, dovendosi astenere dal divulgare notizie su
avanzamenti nella ricerca biomedica e
su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e
accreditate da fonti autorevoli o
comunque tali da produrre timori infondati, spinte
consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione.
4) Competenze ordinistiche
È affidato all’Ordine Provinciale sia il compito preventivo
di verifica (attraverso
apposita commissione) che di controllo successivo (anche in
via disciplinare) del rispetto
delle regole e dei principi individuati dalle specifiche
disposizioni in merito dettate dal
Nuovo Codice Deontologico (art. 55-56-57), dalla relativa
Linea Guida applicativa ad esso
allegata e dalle presenti note esplicative, ai quali i
singoli e le strutture pubbliche e private
devono attenersi nell’effettuazione di pubblicità
informativa sanitaria, verificando altresì il
rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del
messaggio.
5) Forme consentite
La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata
mediante le seguenti modalità:
- targhe murarie;
- inserzioni in elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi
di categoria;
- inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani
o periodici) destinati al
grande pubblico;
- volantini;
- ogni altra forma o strumento idoneo ad assicurare il
rispetto dei principi indicati
nelle presenti note esplicative con particolare riferimento
al decoro professionale,
giusta valutazione ed autorizzazione ordinistica, da
intervenirsi in via preventiva,
salvi i casi di controllo successivo disciplinati dall’art.
10.
6) Contenuto della pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità
sia realizzata, deve
obbligatoriamente contenere:
- nome e cognome del sanitario;
- il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra;
- il domicilio professionale.
La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità
sia realizzata, può inoltre
avere ad oggetto gli ulteriori elementi indicati al punto n.
4) della Linea Guida inerente
l’applicazione degli art. 55-56-57 del Nuovo Codice
Deontologico.
L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a
coloro che abbiano conseguito
il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È
vietato l’uso di titolo, compresi quelli
di specializzazione conseguiti all’estero, se non
riconosciuti dallo Stato.
7) Contenuti non ammessi
Nella pubblicità informativa sanitaria non è ammesso
l’inserimento di contenuti
ingannevoli, ivi compresa la pubblicazione di notizie che
ingenerino aspettative illusorie,
che siano false, non verificabili o che possano procurare
timori infondati, spinte
consumistiche o comportamenti clinicamente inopportuni.
Sono altresì escluse le notizie e le informazioni che
rivestono i caratteri di pubblicità
promozionale-commerciale, artificiosamente mascherata da
informazione sanitaria o che
siano lesive della dignità e del decoro della categoria o
comunque eticamente disdicevoli.
Non è consentito informare l’utenza circa indagini
statistiche relative ai servizi sanitari
o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo
riferimento i dati resi pubblici
dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali
certificate.
Nell’ambito della pubblicità informativa sanitaria non è
ammesso ospitare spazi
pubblicitari, tanto meno di aziende farmaceutiche o
produttrici di dispositivi o tecnologie
operanti in campo sanitario.
7) Tariffe e costi
È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria
indicazioni attinenti le tariffe
ed i costi complessivi delle prestazioni erogate, fermo
restando che tali elementi economici
non possono costituire contenuto essenziale del messaggio.
Al fine della tutela del decoro professionale, il contenuto
facoltativo di cui al comma
precedente non può essere inserito nella pubblicità
informativa sanitaria realizzata mediante
targhe ed insegne.
8) Procedimento di verifica
La pubblicità informativa sanitaria è soggetta a verifica da
parte della competente
Commissione dell’Ordine cui risulta iscritto il
professionista richiedente o in cui abbia sede
la struttura sanitaria (pubblica o privata) richiedente.
Nel caso in cui l’attività cui si riferisce la pubblicità
informativa sanitaria sia svolta in
una provincia diversa da quella di iscrizione (del
professionista) o sede (della struttura
sanitaria) richiedenti, la verifica spetta all’Ordine
territorialmente competente.
La richiesta di effettuazione di una pubblicità informativa
sanitaria deve essere
presentata dal professionista o dal direttore sanitario
della struttura (pubblica o privata)
all’Ordine competente ai sensi dei commi precedenti,
corredata da una dichiarazione
autocertificativa in ordine a descrizione dettagliata del
tipo, delle caratteristiche e dei
contenuti della pubblicità informativa sanitaria.
Ai fini della verifica, la Commisione ordinistica
competente, presa visione della
documentazione prodotta dal professionista o dal direttore
sanitario ai sensi del comma
precedente, verifica il rispetto della disciplina dettata
dal Nuovo Codice Deontologico, dalla
relativa linea guida applicativa, dalle presenti note
esplicative e dalle disposizioni di settore.
Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di
presentazione della domanda la
Commissione ordinistica competente provvede al completamento
della verifica.
9) Ambito di applicazione
Le presenti note esplicative trovano applicazione per ogni
forma di pubblicità
informativa sanitaria consentita dalle disposizioni
normative e deontologiche, da integrarsi
con quanto specificamente disposto nel capo II per quanto
attiene l’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici.
La procedura di verifica di cui all’art. 8 delle presenti
note esplicative non dispensa il
professionista o il direttore sanitario richiedenti
dall’ottenimento di ogni eventuale ed
ulteriore autorizzazione amministrativa ad altri fini
richiesta ai sensi di legge.
CAPO II
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA TRAMITE INTERNET
10) Pubblicità informativa sanitaria tramite internet
E’ consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria
attraverso siti Internet, nel
rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal
Codice Deontologico, dalla relativa
Linea Guida ad esso allegata, dalle presenti note
esplicative e dal D. Lgs. n. 70 del 9 aprile
2003.
Il professionista o il direttore sanitario (in caso di
strutture sanitarie pubbliche o private)
che intendano effettuare pubblicità informativa sanitaria
tramite siti internet devono
segnalare all’Ordine, contestualmente o e comunque entro e
non oltre tre giorni dalla data di
consultabilità on-line del sito, l'avvenuta collocazione in
rete, mediante inoltro di
dichiarazione autocertificante il rispetto del presente
regolamento.
Ogni successiva variazione apportata all’originaria
composizione del sito necessita di
apposita comunicazione da parte del professionista o del
direttore sanitario secondo le
modalità stabilite nel comma precedente.
L'Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede
alla verifica di quanto
comunicato dal professionista o dal direttore sanitario
mediante autocertificazione e
comunque a valutare l'effettivo rispetto delle norme in
materia di pubblicità informativa
sanitaria dettate dal Codice Deontologico, dalla Linea Guida
allegata e dal presente
regolamento.
Qualora, all'esito di controlli e delle verifiche di cui al
comma precedente, la competente
Commissione ordinistica rilevi irregolarità o violazioni del
presente regolamento, del
Codice Deontologico e della Linea Guida ad esso allegata,
l'Ordine eserciterà il proprio
potere sanzionatorio disciplinare, previa eventuale
esortazione a rendere conforme il sito
alle indicazioni fornite in sede di autocertificazione e
comunque ad adeguarlo al rispetto
delle norme in materia di pubblicità.
11) Caratteristiche del sito
Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello
a nome del medico e/o
odontoiatra interessato o del legale rappresentante della
struttura sanitaria pubblica o
privata.
Non è consentita l’utilizzazione di spazi Web gratuiti e di
redirect su altri providers.
La denominazione del sito Web e l’eventuale indirizzo e–mail
devono contenere
riferimenti diretti ad identificare il medico, l’odontoiatra
o la struttura sanitaria pubblica o
privata.
Il sito Web deve essere visualizzabile mediante l’utilizzo
dei browser più comuni.
Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere
richiesta l’installazione di
software e/o plug-in, né di cookies.
12) Contenuti del sito
Oltre al contenuto obbligatorio indicato dall'art. 6 comma
I, nella home page del sito deve
altresì essere indicato l'Ordine Provinciale ed il numero di
iscrizione del sanitario.
Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche
consone al decoro della
professione e non deve contenere alcuna forma di pubblicità
meramente commerciale,
promozionale e comparativa.
Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di
carattere scientifico. In tale
ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la
sensibilità degli utenti, deve essere
richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso
alla pagina.
Sono consentiti la riproduzione della piantina stradale atta
ad identificare l’ubica-zione
dello studio medico e/o odontoiatrico e della struttura e
l'inserimento di indica-zioni
attinenti le tariffe ed i costi complessivi delle
prestazioni erogate, fermo restando che tali
ultimi elementi economici non possono costituire contenuto
essenziale del sito.
Nel caso in cui il professionista o la struttura sanitaria
pubblica o privata siano
convenzionati con una associazione di mutualità volontaria,
possono darne informazione al
pubblico.
13) Spazi pubblicitari e collegamenti
Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosidetti
banner) o fare riferimento a
prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici
legati all’esercizio dell’attività
professionale.
Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici
la cui presenza sul sito ha lo
scopo di fornire all’utente strumenti utili di
visualizzazione dei dati (ad esempio: software
per leggere documenti, software per la comprensione dei
dati, ecc.) a condizione che trattasi
di programmi shareware o freeware. Sono altresì esclusi gli
strumenti utili al proprietario
del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad
esempio: contatori, ecc.)
Il sito può contenere una zona riservata per notizie
informative destinate unicamente ai
professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo
stesso sia preventivamente
identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una
password di accesso.
E’ consentita l’indicazione di link e siti Web di
istituzioni pubbliche di rilievo nazionale
(Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni,
Provincie, Comuni), a banche dati
di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società
scientifiche senza fini di lucro.
E’ vietato l’inserimento di link a siti di Aziende
farmaceutiche o produttrici di
dispositivi medici o comunque aventi natura commerciale.
14) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici
L'utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con
i pazienti è consentito purché
vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati
e dei pazienti cui si riferiscono ed in
particolare alle seguenti condizioni:
a) ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la
visita medica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento
terapeutico e che i consigli forniti via email
vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va
altresì riportato che trattasi
di corrispondenza aperta;
b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati
sanitari di un paziente ad altro
paziente o a terzi;
c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere
l'indirizzo di posta elettronica dei
pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di
marketing clinici;
d) qualora il medico predisponga un elenco di pazienti
suddivisi per patologia, può inviare
messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun
destinatario possa visualizzare
dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
e) l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra
colleghi ai fini di consulto è consentito
purché non venga fornito il nominativo del paziente
interessato, né il suo indirizzo né altra
informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto
strettamente necessario le
finalità diagnostiche o terapeutiche;
f) la disponibilità di sistemi di posta elettronica
sicurizzati equiparati alla corrispondenza
chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per
quanto previsto dalla normativa
sulla tutela dei dati personali.
15) Strutture sanitarie
La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività,
deve indicare nella home – page
del proprio sito:
a) gli estremi dell’autorizzazione all'esercizio di attività
sanitaria rilasciata dall’autorità
competente;
b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa
qualifica professionale;
c) le eventuali branche specialistiche oggetto di
autorizzazione, con indicazione per
ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con
relativa qualifica
professionale nonché, anche in altra pagina;
d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque informazione
similare.
Per quanto concerne le notizie informative di esclusivo
interesse dei professionisti
medici od odontoiatri, è compito del Direttore Sanitario
verificare la veridicità delle
dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione
dell’Ordine professionale. Non
appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione
potrà essere verificata tramite la
firma digitale.
CAPO III
PUBBLICITA' INFORMATIVA SANITARIA
E MEDICINE NON CONVENZIONALI
16) Medicine non convenzionali
E' consentito inserire nelle pubblicità informative
sanitarie realizzate ai sensi dei capi
precedenti il riferimento alla pratica di medicine non
convenzionali solo qualora il sanitario
possa attestare le seguenti competenze per ciascuna
disciplina:
a) Medicina Antroposofica: diploma triennale rilasciato
dalla Società Italiana di Medicina
Antroposofica, SIMA e/o iscrizione al Registro dei Medici
Antroposofici della SIMA con
riconoscimento della Sezione Medica del Goetheanum di
Dornach, CH;
b) Medicina Ayurvedica: diploma quadriennale di almeno 600
ore secondo gli standards
formativi della Società Scientifica Italiana di Medicina
Ayurvedica, SSIMA;
c) Omotossicologia: diploma triennale di una scuola italiana
riconosciuta dalla
Associazione Internazionale di Omotossicologia ovvero
diploma triennale
dell’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, AIOT;
d) Fitoterapia: diploma biennale di almeno 450 ore e
iscrizione ad una società medico
scientifica: Associazione Nazionale Medici Fitoterapeuti,
ANMFIT o Società Italiana di
Fitoterapia, SIFIT;
e) Medicina Omeopatica: diploma triennale per un minimo di
600 ore di formazione
teorico-pratica (corso base + seminari clinici di
formazione) o iscrizione al Registro dei
Medici Omeopati della Società Italiana di Medicina
Omeopatica, SIMO e della Federazione
Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati, FIAMO;
f) Agopuntura: diploma quadriennale della Federazione
Italiana delle Società di
Agopuntura, FISA e iscrizione al registro dei medici
agopuntori della FISA;
g) Medicina Tradizionale Cinese: diploma quadriennale della
Federazione Italiana delle
Società di Agopuntura, FISA + diploma biennale di 120 ore
specifiche di Farmacologia
Cinese;
h) Osteopatia: diploma di osteopatia esaennale rilasciato da
una scuola riconosciuta dal
Registro degli Osteopati d’Italia, ROI e iscrizione al
registro del ROI;
i) Chiropratica: diploma quinquennale secondo il curriculum
formativo di una scuola
riconosciuta in Italia dal National College of Chiropratic,
NCC, USA e iscrizione
all’Associazione Italiana Chiropratici, AIC.
17) Attestazione delle competenze
Al fine della attestazione delle competenze richieste
dall'articolo precedente il sanitario
interessato deve procurarsi presso le strutture e gli enti
sopra indicati e quindi fornire
all'Ordine ogni documentazione idonea a certificare
l'effettivo conseguimento dei titoli
sopra indicati.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
18) Rinvio alla disciplina normativa e deontologica
I professionisti che intendano effettuare, individualmente o
nell'ambito di strutture sanitarie
pubbliche o private, pubblicità informative sanitarie devono
comunque rispettare le norme
dettate in materia dal Codice Deontologico e relativa linea
guida.
By
Omceo Bologna
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