Normative  
 

Precisazioni sulla natura del via libera ai messaggi di pubblicità informativa di medici e dentisti e mini-fuga in avanti sulle medicine non convenzionali.
L'ultimo consiglio nazionale Fnomceo ha fruttato un atto di coordinamento vincolante, che a dispetto della sopravvenuta legge 248/2006 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 652/2007 ridà forza sul piano dei contenuti alla "vecchia" 175/1992. Rivedendola però alla luce del regolamento sulla pubblicità annesso al nuovo Codice deontologico.

Secondo la deliberazione, ogni messaggio pubblicitario dovrà essere rispondente agli articoli 55,56 e 57 del nuovo Codice e alle linee guida allegate. Mentre gli Ordini, ai fini degli obblighi di verifica deontologia imposti dalla legge 248, "promuovono iniziative per favorire la comunicazione da parte dei propri iscritti dei messaggi pubblicitari". A partire dal 1° aprile la comunicazione dovrà avvenire per iscritto; ma l'eventuale inadempienza da parte del medico avrà rilievo disciplinare solo se il messaggio, al momento della verifica, risulterà non conforme alle norme deontologiche. In quest'ottica, si modifica l'art. 56 del Codice: l'ordine non "autorizza" più, ma "verifica".

Un osservatorio nazionale, infine, monitorerà l'efficacia delle procedure e la coerenza delle procedure impiegate dai singoli Ordini.
 

 

Delibera Fnmceo

- ogni messaggio pubblicitario, svolto dai medici e dagli odontoiatri in
materia sanitaria a titolo individuale, in forma societaria o comunque
nelle loro funzioni di Direttori Sanitari di strutture autorizzate, deve
essere rispondente alle disposizioni deontologiche di cui agli art. 55, 56,
e 57 del vigente Codice di Deontologia e alla Linea-guida sulla
pubblicità dell'informazione sanitaria allegata al Codice, relativamente
ai contenuti, ai mezzi e alle forme dell'informazione sanitaria;
- gli Ordini, ai fini degli obblighi della verifica deontologica prevista
nell'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 2006, n. 248 cui
corrisponde l'esercizio della potestà disciplinare in caso di accertata
violazione delle norme, promuovono iniziative ed attivano procedure
idonee a favorire la comunicazione da parte degli iscritti dei propri
messaggi pubblicitari;
- a partire dal 1° aprile 2007, fatta salva la pubblicità già oggetto di
specifica autorizzazione da parte degli Ordini o degli altri Enti allo
scopo abilitati, la comunicazione di cui sopra dovrà avvenire tramite
una specifica dichiarazione, rilasciata dall'iscritto, di conformità del
messaggio pubblicitario alle norme del Codice di Deontologia e a
quanto previsto nella Linea-guida sulla pubblicità dell'informazione
sanitaria allegata al Codice stesso. La mancata comunicazione
preventiva ha rilievo disciplinare solo nel caso in cui il messaggio non
sia, alla verifica, conforme alle norme deontologiche;
- gli Ordini devono attivare strutture e procedure di consulenza per i
propri iscritti, al fine della valutazione preventiva e precauzionale del
messaggio, allo scopo di prevenire e contenere il contenzioso
disciplinare;
- gli Ordini, qualora formalmente richiesti, sono tenuti a rilasciare il
"nulla osta" previsto dalla legge 175/92 che gli Enti territoriali (Comuni
e Regioni) dovessero esigere nel procedimento, quale atto indefettibile
della procedura amministrativa;
- ai fini della tutela della dignità e del decoro, i mezzi, le forme e gli
strumenti indicati nella legge 175/92 e nel DM 657/94 per la diffusione
dei messaggi pubblicitari conservano piena rispondenza alle
disposizioni del vigente Codice di Deontologia anche a seguito delle
innovazioni legislative introdotte in materia;
- la dizione "autorizzata dall'Ordine" di cui al comma 2 dell'articolo 56
del Codice di Deontologia Medica viene sostituita con "verificata
dall'Ordine";
- il testo della Linea-guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria,
approvato il 16 dicembre 2006, viene modificato secondo gli
orientamenti contenuti nella presente deliberazione;
- il testo dell'articolo 56 del nuovo Codice di Deontologia Medica e della
Linea-guida sulla pubblicità dell'informazione sanitaria fanno parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
degli Ordini di cui all'articolo 15, lett. b), del DLCPS 233/46, la
FNOMCeO costituisce l'Osservatorio Nazionale sulla Pubblicità
dell'Informazione Sanitaria, coordinato dal Segretario della
Federazione e composto da un gruppo tecnico-giuridico e da
responsabili istituzionali degli Ordini provinciali, da individuare con
apposita deliberazione del Comitato Centrale. L'Osservatorio avrà
compiti di monitoraggio sull'efficacia delle procedure attuate, di
sviluppo degli orientamenti in materia di nomenclatore delle attività
sanitarie e di valutazione degli elementi costitutivi i costi delle
prestazioni infine di consulenza agli Ordini provinciali al fine di
rendere uniformi e coerenti i comportamenti degli stessi. Entro
dicembre 2007, l'Osservatorio provvede alla definizione di un primo
specifico Rapporto al Comitato Centrale, anche allo scopo di motivare
eventuali proposte al Consiglio Nazionale di adeguamenti ed
integrazioni alle procedure di verifica e alla Linea-guida sulla
pubblicità dell'informazione allegate al Codice.


IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MP
Art. 56
- Pubblicità dell'informazione sanitaria -
La pubblicità dell'informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture
sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da
principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e
professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia
arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e
controllabili e verificata dall'Ordine competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione
sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale
e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale
personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su
innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista
scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.





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