Spetta allo Stato l'individuazione
delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti
didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi.
Questo in intesi il contenuto della sentenza n. 423 del 6 dicembre
2006, con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la Legge della
Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, con cui, tra gli
altri aspetti, veniva istituiva la categoria professionale di
maestro odontotecnico.
Ancora una volta la Corte ha quindi confermato l'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui alle autonomie locali é negata la
possibilità d'interferire con il Legislatore statale in materia di
professioni di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Questa sentenza appare però
interessante per un altro motivo.
Viene infatti chiarito che il
"lavoro" di odontotecnico deve essere ricondotto essenzialmente alla
materia delle professioni in generale, ed a quelle sanitarie in
particolare.
Da questa impostazione sembrerebbe dunque ricavarsi che l'attività
di odontotecnico possa essere svolta sottoforma di libera
professione ma anche sottoforma di impresa artigiana, qualora ne
ricorressero i requisiti previsti dalla legge quadro per
l'artigianato.
Su questo particolare aspetto di
estremo interesse per le imprese del settore odontotecnico é
necessario un successivo approfondimento per comprendere la reale
portata di tale impostazione anche in vista del tanto atteso nuovo
profilo professionale.
Marino Pistolato
Confartigianato del Veneto - Ufficio categorie