Normative  
 

 

 

 

Spetta allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi.


Questo in intesi il contenuto della sentenza n. 423 del 6 dicembre 2006, con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la Legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, con cui, tra gli altri aspetti, veniva istituiva la categoria professionale di maestro odontotecnico.


Ancora una volta la Corte ha quindi confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui alle autonomie locali é negata la possibilità d'interferire con il Legislatore statale in materia di professioni di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Questa sentenza appare però interessante per un altro motivo.

 

Viene infatti chiarito che il "lavoro" di odontotecnico deve essere ricondotto essenzialmente alla materia delle professioni in generale, ed a quelle sanitarie in particolare.


Da questa impostazione sembrerebbe dunque ricavarsi che l'attività di odontotecnico possa essere svolta sottoforma di libera professione ma anche sottoforma di impresa artigiana, qualora ne ricorressero i requisiti previsti dalla legge quadro per l'artigianato.

 

Su questo particolare aspetto di estremo interesse per le imprese del settore odontotecnico é necessario un successivo approfondimento per comprendere la reale portata di tale impostazione anche in vista del tanto atteso nuovo profilo professionale.


Marino Pistolato
Confartigianato del Veneto - Ufficio categorie

 


 

 
 
 
 

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