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Cambiamenti in vista per la marcatura di sicurezza Ce dei dispositivi
medici. Le novità sono contenute nella direttiva 2007/47/Ce, ratificata
il 5 settembre che modifica la precedente 93/42/Ce.
La prima rilevante modifica riguarda la necessità si produrre dati
clinici riguardanti dispositivi medici da immettere in commercio,
indipendentemente dalla classe di appartenenza, inclusi quelli di classe
I (la classe meno rischiosa per cui, nella maggioranza dei casi, è
necessaria solo un'autocertificazione del fabbricante). Questi dati sono
a supporto della dimostrazione di conformità del prodotto ai requisiti
di sicurezza e performance, mediante una procedura detta << valutazione
clinica >>: in pratica si tratta di soppesare gli effetti collaterali e
l'accettabilità del rapporto rischio/beneficio connessi all'uso del
dispositivo. La << valutazione clinica >> deve tener conto sia di norme
tecniche armonizzate sia della letteratura scientifica.
E' necessario dimostrare l'equivalenza del dispositivo in oggetto con
quelli documentati dalla letteratura ed effettuare un'analisi critica di
tutti i dati acquisiti. In questo momento sul mercato esistono prodotti
la cui validità clinica non è garantita perché il fabbricante ha
introdotto un dispositivo sul mercato credendo che fosse utile, e non
basandosi su evidenze scientifiche. Facciamo un esempio: supponiamo che
un fabbricante di un dispositivo medico decida di mostrare sullo schermo
un nuovo parametro fisiologico (calcolato con un metodo di nuova
invenzione). Prima di introdurre il dispositivo sul mercato, il
fabbricante dovrà eseguire una valutazione clinica della letteratura in
materia, dimostrare che quel dato fornisce un contributo al medico e
dimostrare che i rischi che introduce per il paziente sono bilanciati da
vantaggi clinici sostanziali. Questo renderà più facile richiedere al
fabbricante le giustificazioni scientifiche di scelte fatte sui
dispositivi. Sarà un evidente vantaggio per i produttori scrupolosi, ma
anche una barriera per chi non si è posto il problema.
Un'altra modifica rilevante riguarda il software: quello usato a << fini
medici >> è chiaramente definito come dispositivo medico attivo anche
quando usato in modo indipendente e quindi non all'interno di altri
dispositivi. Esempio: un software che gira su un Pc destinato alla
memorizzazione di immagini radiografiche diagnostiche. Non solo: << Per
i dispositivi che incorporano un software o costituiscono in sé un
software medico, il software è convalidato secondo lo stato dell'arte,
tenendo conto dei princìpi del ciclo di vita dello sviluppo, della
gestione dei rischi, della validazione e della verifica >>. Questo
significa che è requisito essenziale per la buona progettazione di un <<
medical software >> il seguire lo stato dell'arte ( quindi tutte le
norme tecniche del settore ) in tema di ciclo di vita, gestione dei
rischi, validazione e verifica.
Le implicazioni sono rilevanti visto che molti produttori dovranno
cambiare le prassi di progettazione. La normativa in tema di software è
molto estesa e pochissimi produttori la utilizzano in pieno. Faccio un
solo esempio: la norma Iec En 62304 che definisce i requisiti del ciclo
di vita del software medicale cioè come debba essere progettato,
sviluppato, installato e supportato nella fase post vendita. I requisiti
sono molto estesi e comportano numerose attività. Chi acquista
dispositivi medici software o contenenti software, potrà verificare
tramite la dichiarazione di conformità Ce del dispositivo se la norma è
stata applicata dal fabbricante. L' obbligo cogente e formale di tale
norma, entrerà in vigore tra qualche tempo, ma, ovviamente, per le
considerazioni già fatte, costituisce titolo di merito per un produttore
essere già adeguato allo stato dell'arte.
D'altra parte i produttori che si conformeranno per tempo ai requisiti
delle norme sul software medicale avranno molteplici vantaggi: nel caso
in cui un fabbricante venga chiamato a rispondere dei difetti del
prodotto, potrebbe sostenere di aver seguito alla lettera la regola
dell'arte (migliorando non poco la propria posizione). Un secondo
vantaggio è costituito dalla possibilità di raggiungere nuovi settori
del mercato medicale, sensibili alle istanze normative, dichiarando la
conformità a requisiti di sicurezza futuri ( ma non così lontani). L'
approccio di tutte le disposizioni del Parlamento europeo è ormai quello
di imporre lo stato dell'arte e quindi le norme tecniche più attuali a
tutti i produttori.
Prima ci si adegua a tale filosofia, maggiori saranno i vantaggi in
termini di sicurezza e di valore.
Alcune regole di classificazione della vecchia direttiva 93/42/Ce sono
cambiate totalmente, soprattutto quelle riguardanti i casi poco chiari.
Riprendendo l'esempio dei dispositivi che memorizzano immagini
radiografiche, essi sono da considerarsi di classe II per la direttiva
2007/47/Ce. Attualmente alcuni dispositivi in commercio che gestiscono
immagini radiografiche sono di classe I: in precedenza la
classificazione II era riservata solo alle pellicole radiografiche ma
non agli archivi elettronici che potevano rimanere in classe I. la
classe II a differenza della I prevede che il sistema di progettazione
del dispositivo venga analizzato da un ente esterno con conseguenti
maggiori garanzie sulla rispondenza effettiva del dispositivo alle norme
tecniche e alla regola dell'arte. Interessante l'obbligo di apporre una
versione sui manuali da consegnare all'utente: è necessaria quindi la <<
data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni per l'uso >>.
Questo migliora la possibilità di rintracciare manuali difettosi
eventualmente immessi sul mercato. Anche le procedure di controllo del
Sistema qualità sono leggermente cambiate: c'è una maggiore attenzione
per il processo di progettazione. Al proposito sono cambiati i sistemi
di controllo e sorveglianza delle attività svolte presso terzi: << La
procedura di valutazione comprende una visita nei locali del fabbricante
e, in casi debitamente giustificati, nei locali dei fornitori del
fabbricante e/o dei subappaltatori per controllare i processi di
fabbricazione >>. Questo aumenta le responsabilità di controllo dei
propri fornitori quando sono coinvolti nella produzione di dispositivi
medici. Le ispezioni dei fornitori vengono raramente fatte dai
produttori perché considerate un mero costo. Approfittando delle
richieste di questa direttiva, tutti i produttori e anche gli acquirenti
di prodotti medicali dovrebbero valutare attentamente se mettere in atto
delle ispezioni dei fornitori sistematiche, non solo per il mero
adeguamento ma come fattore chiave per ottenere redditività e qualità.
Un argomento delicato, affrontato dalla direttiva è quello dell'uso
improprio del dispositivo, definito anche << ragionevolmente improprio
>>. La direttiva dichiara che gli << eventuali rischi associati all'uso
previsto debbono essere di livello accettabile in rapporto ai benefici
apportati al paziente e compatibili con un elevato livello di protezione
della salute e della sicurezza >>, questo,tra l'altro, significa che non
basta limitare l'uso previsto con dichiarazioni sul manuale per evitare
rischi, ma occorre dimostrare che i rischi associati all'uso previsto (e
quindi anche gli usi ragionevolmente impropri) debbono essere
accettabili: non è possibile fornire apparecchiature con vantaggi
clinici limitati ma che introducano rischi rilevanti. Riprendiamo
l'esempio del salvataggio di immagini radiografiche.
E' indubbio che i sistemi di archiviazione elettronica forniscono dei
vantaggi anche di diagnosi. Ma questi vantaggi devono essere maggiori
dei rischi che introduce, a esempio il software. Sono noti casi in cui
con un singolo tasto si cancellano esami importanti del paziente senza
richiesta di conferma, oppure si trasferiscono i dati da un paziente
all'atro con un semplice click, senza avere coscienza di dove siano
realmente finiti. Il rischio associato a queste operazioni è elevato (
l'inversione di dati può causare ache la morte e la probabilità non è
bassa) e quindi è necessario mitigarlo con misure efficaci ( una
progettazione accurata del software). Cito brevemente altri punti di
interesse.
La direttiva sancisce l'obbligo di nomina di un unico mandatario nella
Comunità europea per le aziende che non hanno sede nel territorio di uno
degli Stati membri. Nella direttiva troviamo anche indicazioni sui
prodotti << borderline e combined >>: infatti sono state introdotte
precisazioni sulla linea di demarcazione fra dispositivo medico e
sostanza medicinale. Per le regole di classificazione, oltre a quanto
visto, è stata prevista la possibilità di adeguare le regole di
classificazione stesse da parte della Commissione sulla base del
progresso tecnico e delle informazioni disponibili. Sono stati
prescritti i limiti per l'uso di sostanze pericolose per la salute dei
pazienti, in particolare quelle cancerogene, mutagene e tossiche. I
tempi per la conservazione delle registrazioni relative ai dispositivi
impiantabili devono essere estesi a 15 anni (non più 5). I dispositivi
di classe I sterili e di misura hanno a disposizione maggiori
possibilità di scegliere il percorso di marcatura.
Per gli argomenti non trattati in questa sede come il riutilizzo di
dispositivi monouso, la confidenzialità delle informazioni, la
sorveglianza del mercato, la definizione di dispositivo monouso e
relativa etichettatura oltre alle novità introdotte per i prodotti in
vitro si rinvia a una lettura approfondita della direttiva, scaricabile
dal sito del ministero della Salute (
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1274_allegato.pdf).
Dopo 14 anni dall'introduzione della direttiva 93/42/Ce il Parlamento
europeo ha ratificato, il primo, significativo emendamento a questo atto
legislativo: la direttiva 2007/47/Ce del 5 settembre 2007. Pur non
stravolgendo la filosofia generale delle 93/42/Ce le modifiche
pubblicate sono tali da far riconsiderare per molti dispositivi medici
gli aspetti legati alla marcatura Ce. Come è noto la marcatura Ce è una
marcatura di sicurezza obbligatoria, necessaria per introdurre i
dispositivi sul mercato; l'assenza della marcatura Ce dà una sorta di <<
presunzione di non conformità >> dei dispositivi con tutte le
conseguenze legali connesse (prodotto difettoso, responsabilità civili e
penali). Per questo sia i produttori di dispositivi medici sia gli
acquirenti e installatori devono essere ben coscienti delle modifiche
apportate.
Bisogna ricordare che anche se le modifiche avranno effetto pieno tra
circa 2 anni (marzo 2010) la sola presenza di un atto legislativo di
questa portata modifica da subito lo stato delle conoscenze e non solo a
livello teorico. Infatti, la direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza
generale dei prodotti impone di prendere come riferimento, per la
progettazione, oltre allo stato dell'arte (costituito dalle norme
tecniche del settore), anche le raccomandazioni del Parlamento europeo
(se non si trovano norme tecniche che fanno al caso). Questo al fine di
garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato anche in
mancanza di aggiornamento delle disposizioni legislative. Quindi è bene
tenere in debita considerazione tutti i cambiamenti apportati da questa
nuova direttiva, perché anche se si è nel periodo transitorio, i
princìpi di base legati alla sicurezza restano applicabili.
by Sole 24 ore sanità
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